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ASSICURAZIONE SULLA CASA

La casa è un bene fondamentale del patrimonio familiare, da conservare e proteggere. Un'assicurazione sulla casa, a misura delle proprie esigenze è la via migliore per proteggere un bene così prezioso.
Detto questo, iniziamo a dare alcune informazioni fondamentali in merito all’argomento. Per danno economico intendiamo una diminuzione di valore o di reddito di un bene, causato da un sinistro o da un fatto doloso o colposo. I danni causati dolosamente(intenzionalmente), o colposamente(per negligenza), sono indennizzati dalla persona responsabile, attivando un procedimento penale o civile.

Il danno causato invece da sinistro, può essere indennizzato da una compagnia assicuratrice nel caso il possessore del bene abbia sottoscritto un contratto di assicurazione sulla casa. Il sinistro è un evento non prevedibile, determinato da cause fortuite (incendio, grandine…).
Le comuni assicurazioni di responsabilità civile, coprono il rischio costituito dalla eventualità di dover pagare a un terzo un danno biologico (cioè un danno provocato alla sua salute), o economico, al verificarsi di un sinistro.

Approfondiamo i seguenti argomenti:
Contratto di assicurazione, Franchigia e scoperto, Risarcimento del danno, Contratto di assicurazione sui fabbricati.

1) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
L’assicurazione è il contratto detto polizza, col quale l’assicuratore, in cambio del pagamento di un premio, si obbliga a risarcire l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro.
Gli elementi fondamentali della polizza di assicurazione sono:
  • L’impresa o Compagnia assicuratrice
  • Il rischi assunto dalla Compagnia (senza rischio il contratto è nullo)
  • Il premio pagato dall’assicurato, espresso in percentuale sul valore assicurato, commisurato al rischio     (gravità e frequenza statistica del sinistro).

Il contratto di assicurazione è regolato dal codice civile (art. 1904-1918) che stabilisce le seguenti norme:
  • L’assicuratore non risponde dei danni provocati da vizio intrinseco della cosa assicurata che non gli sia stato denunziato.
  • Nel momento in cui si accerta il danno, non si può dare alle cose distrutte un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose può essere stabilito al tempo della conclusione del contratto mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenute nella polizza(art. 1908).
  • L’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata, non è valida se vi è stato dolo da parte dell’assicurato. Se non vi è stato dolo, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata e il contraente ha diritto a ottenere per l’avvenire una proporzionale riduzione del premio.
  • Qualora i rischi relativi alle stesse cose siano ripartiti tra più assicuratori, per quote determinate, ciascuno di essi è tenuto al pagamento dell’indennità soltanto in proporzione alla rispettiva quota.
  • Salvo patto contrario l’assicuratore non è obbligato per i danni provocati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
  • L’assicurato deve dare avviso del sinistro entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto coscienza.
  • L’assicurato deve fare il possibile per evitare o diminuire il danno(obbligo del salvataggio). Le spese fatte a questo scopo sono a carico dell’assicuratore, in proporzione al valore assicurato.

2) FRANCHIGIA E SCOPERTO
Nei contratti di assicurazione viene spesso inserita la clausola della franchigia. La franchigia è una parte del danno che, per contratto, non viene indennizzata. In questo modo la compagnia assicuratrice non risponde per sinistri di lieve entità, in cui i costi di perizia sarebbero superiori all’indennità stessa. Il risparmio così ottenuto dalla compagnia, deve poi comportare una riduzione dei premi assicurativi. La franchigia è solitamente un importo fisso (esempio 1000€). Lo scoperto di assicurazione si ha quando la compagnia di assicurazione non assume l’intero rischio; la parte esclusa da contratto è appunto lo scoperto. Solitamente lo scoperto viene espresso in percentuale.
Di seguito riportiamo un chiaro esempio per capire la differenza tra franchigia e scoperto:

Primo Esempio
  • Danno : 1.000 €
  • Franchigia: 500 €
  • Scoperto: 10%
  • Indennizzo in caso di franchigia: 500 €
  • Indennizzo in caso di scoperto: 900 €

Secondo Esempio
  • Danno : 10.000 €
  • Franchigia: 500 €
  • Scoperto: 10%
  • Indennizzo in caso di franchigia: 9.500 €
  • Indennizzo in caso di scoperto: 9.000 €

3) RISARCIMENTO DEL DANNO (assicurazioni “a pieno rischio”, e a “primo rischio”)
L’indennità per danni nell’ambito dell’assicurazione dipende dal tipo di contratto: “a pieno rischio”, o “a primo rischio”. Nel caso di assicurazione “a pieno rischio” il risarcimento del danno è proporzionale al valore assicurato. L’assicurato può infatti pagare un premio che copre l’intero valore del bene o soltanto una parte di esso. In questo caso l’indennità viene cosi' calcolata: Val. assicurato diviso Val. reale, moltiplicato per il danno reale subito.

In determinati casi è difficile quantificare l’entità del rischio, oppure il rischio è tale da comportare un premio proporzionalmente elevato, eccessivamente gravoso per l’assicurato. In questi casi si può ricorrere ad un contratto “a primo rischio” in cui la compagnia si impegna a indennizzare il danno fino al raggiungimento di un massimale concordato. Nel contratto “a primo rischio” l’indennità è pari al danno reale subito fino al limite del massimale.

4) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SUI FABBRICATI
Il contratto di assicurazione ha per oggetto i danni causati al fabbricato da incendio, fulmine, esplosione e scoppio(non causati da ordigni) e caduta di aeromobili.
Inoltre la compagnia indennizza:
  • I danni causati alle cose assicurate da fumi, gas, vapori; da mancata o anormale distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento; da fuoriuscita di liquidi in seguito agli eventi sopra descritti
  • I guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’autorità allo scopo di contenere o spegnere l’incendio.

I fabbricati vengono classificati dalle imprese di assicurazione, in funzione del rischio a cui sono soggetti nel modo seguente:
  • Prima classe di rischio: strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili
  • Seconda classe di rischio: strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili, solai di qualsiasi materiale.
  • Terza classe di rischio: strutture portanti verticali in materiali incombustibili, pareti esterne, tetto, e solai di qualsiasi materiale.
  • Quarta classe di rischio: strutture portanti verticali, pareti esterne, solai e tetto di qualsiasi materiale.






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