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Imposte da sostenere per l’acquisto di una casa |
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Seguono una serie di interessanti articoli che possono essere utili a chiarire
come procedere nella fase di acquisto e di vendita di una casa.
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Imposte da sostenere per l’acquisto di una casa |
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Spesso chi sta per comprare casa tende a sottovalutare le spese e le imposte che
si pagano. Innanzitutto le spese sono a carico dell’acquirente. Le imposte dovute
dall’acquirente di un immobile, che vengono calcolate in percentuale sul prezzo
della casa dichiarato nell’atto di acquisto, sono: |
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• l’imposta di registro ( o in alternativa IVA) |
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• l’imposta ipotecaria |
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• l’imposta catastale |
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Il pagamento dell’IVA è previsto nei casi in cui il venditore è un’impresa costruttrice.
Se state per acquistare la “prima casa” da un’ impresa costruttrice, oltre all’IVA
ridotta pari al 4%, dovrete pagare anche l’imposta di registro e le imposte ipotecaria
e catastale in misura fissa: 129,11 Euro ciascuna, per un totale di 387,33 Euro.
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Per i trasferimenti di proprietà dove il venditore non è impresa costruttrice (compravendita
tra privati), non si applica l’IVA, ma l’imposta di registro in misura proporzionale
al prezzo dichiarato nel rogito, nonché le imposte ipotecaria e catastale. |
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Imposte di registro, ipotecaria e catastale e agevolazioni fiscali “prima casa” |
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L’imposta di registro è proporzionale al prezzo della casa. La registrazione deve
essere richiesta dal notaio che ha effettuato l’atto notarile(rogito) entro 20 giorni
dalla data della stipula. In totale l’imposta di registro più le imposte ipotecaria
e catastale, ammontano al 10% del valore dichiarato in atto. |
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Tuttavia se si sta acquistando la cosiddetta “prima casa” possono essere richieste
le agevolazioni. In questo caso devono sussistere le seguenti condizioni: |
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• si deve trattare di un’abitazione non di lusso |
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• l’abitazione da acquistare si deve trovare nel territorio del Comune nel quale
l’acquirente ha o intende stabilire la propria residenza entro 18 mesi dalla stipula
dell’atto di acquisto
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• l’acquirente non deve essere, al momento della stipula, titolare esclusivo o in
comunione col coniuge del diritto di proprietà o di usufrutto(uso, abitazione),
di altra casa di abitazione nel Comune ove risiede (o dove intende stabilire la
propria residenza entro un anno dalla stipulazione) |
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• l’acquirente non deve essere, al momento della stipula, titolare neppure per quote,
anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, del diritto
di proprietà o di usufrutto (uso, abitazione) di altra casa di abitazione acquistata
con le agevolazioni per la prima casa |
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Le agevolazioni si applicano anche alle pertinenze (box, posto auto, cantina, solaio)
purchè siano poste a servizio dell’abitazione principale e limitatamente a una sola
per ciascuna categoria ( cioè un solo posto auto, un solo box, una sola cantina…)
In conclusione, se sussistono tutte le condizioni elencate le imposte vengono così
ridotte: |
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• imposta di registro con aliquota al 3% |
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• imposta ipotecaria in misura fissa(129,11Euro) |
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• imposta catastale in misura fissa(129,11Euro) |
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Attenzione, però, alla decadenza delle agevolazioni, con conseguente obbligo di
pagamento della differenza d’imposta, oltre alla sanzione in cui si potrà incorrere,
nei seguenti casi: |
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• se si è dichiarato falsamente al notaio di possedere i requisiti necessari |
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• se non si trasferisce la residenza nell’immobile acquistato entro 18 mesi dalla
stipulazione del rogito |
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• se si vende o si regala l’abitazione entro cinque anni dalla stipulazione senza
acquistarne un’altra, con le stesse agevolazioni, entro un anno dalla vendita della
medesima |
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Infine le ulteriori spese da sostenere per l’acquisto della propria casa sono: |
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• compenso provvigionale per l’agenzia immobiliare che ha curato la mediazione (
2-4%) |
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• parcella atto notarile |
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Attenzione al prezzo che viene dichiarato in atto |
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Come predetto l’ammontare delle imposte a carico dell’acquirente, dipendono dal
prezzo dichiarato in atto. Vi verrà sicuramente da pensare che dichiarando un prezzo
più basso e non veritiero potrete pagare cifre molto più basse. Potete farlo ma
a vostro rischio e pericolo. Infatti gli uffici finanziari possono determinare autonomamente
il valore di mercato del bene compravenduto e le imposte in base ad esso. La legge
prevede però che, se nel rogito viene dichiarato un valore della casa non inferiore
alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 100, gli uffici finanziari
non possono, in assenza di ulteriori dati, fissare un valore superiore, ai fini
dell’imposta di registro. |
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